Art. 5
In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 15 novembre 1986, la parte non utilizzata della loro quota iniziale che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 1o novembre 1986. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 novembre 1986 il totale delle importazioni effettuate fino al 1o novembre 1986 e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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