Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1), della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.
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