Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi. Le sospensioni sono applicabili: - dal 1o luglio al 31 dicembre 1986 per i prodotti di cui alla tabella I, - dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987 per i prodotti di cui alla tabella II.
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