Art. 2
In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affonché i prelievi effettuati in applicazione dell', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libera accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi ma mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1649:oj#art-2