Art. 1
In vigore dal 26 mag 1986
1. Fino al 31 dicembre 1986 il dazio della tariffa doganale comune per gli oli e grassi animali d'origine marina diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di contenuto netto di più di 1 kg, della sottovoce ex 15.12 B della tariffa doganale comune e originari della Norvegia è sospeso al livello dell'8,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate.
Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.
Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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