Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per la Commissione Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 147 del 6. 6. 1985, pag. 10.
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