Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1533/85 è modificato come segue:
In vigore dal 26 mag 1986
1) il testo dell', paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Entro il medesimo limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione. »;
2) il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
« 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Grecia o in Irlanda a decorrere dal 1o gennaio 1986, in Spagna o in Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1628:oj#art-1