Art. 2

In vigore dal 14 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 30. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1986, pag. 1. DECISIONE N. 1/86 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE del 18 aprile 1986 che proroga le decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 che derogano alla definizione della nozione di « prodotti originari » per certi prodotti fabbricati in Giamaica, Malawi, Kenia e Maurizio IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE, vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, considerando che la decisione n. 1/86 del Consiglio dei ministri ACP-CEE (1) ha prorogato oltre il 28 febbraio 1986 la decisione n. 2/85 (2); considerando che le decisioni nn. 1/85 (3), 2/85 (4) e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE (5) si applicano fino al 28 febbraio 1986, conformemente alla decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, data in cui era previsto che tale decisione cessasse di essere applicabile se la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, non fosse entrata in vigore a tale data; considerando che l'applicazione della deroga istituita dalla decisione n. 1/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE era stata prevista fino al 2 ottobre 1986, quella della decisione n. 2/85 fino all'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE e quella della decisione n. 3/85 fino al 29 febbraio 1988; che è necessario prorogare tali decisioni, DECIDE:
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