Art. 2
In vigore dal 14 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 30.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
DECISIONE N. 1/86 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE
del 18 aprile 1986
che proroga le decisioni nn. 1/85, 2/85 e 3/85 che derogano alla definizione della nozione di « prodotti originari » per certi prodotti fabbricati in Giamaica, Malawi, Kenia e Maurizio
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE,
vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979,
considerando che la decisione n. 1/86 del Consiglio dei ministri ACP-CEE (1) ha prorogato oltre il 28 febbraio 1986 la decisione n. 2/85 (2);
considerando che le decisioni nn. 1/85 (3), 2/85 (4) e 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE (5) si applicano fino al 28 febbraio 1986, conformemente alla decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, data in cui era previsto che tale decisione cessasse di essere applicabile se la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, non fosse entrata in vigore a tale data;
considerando che l'applicazione della deroga istituita dalla decisione n. 1/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE era stata prevista fino al 2 ottobre 1986, quella della decisione n. 2/85 fino all'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE e quella della decisione n. 3/85 fino al 29 febbraio 1988; che è necessario prorogare tali decisioni,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1427:oj#art-2