Art. 1
In vigore dal 14 mag 1986
1. La data « 28 febbraio 1986 » nella decisione n. 1/85, articolo 5, nella decisione n. 2/85, articolo 4, e nella decisione n. 3/85, articolo 5 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».
2. Senza pregiudizio per le date di cui all' della decisione n. 1/85 ed all' della decisione n. 3/85 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, qualora la decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE sia prorogata oltre il 30 giugno 1986, la data di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sostituita da quella fissata nei provvedimenti di proroga, senza che sia necessario adottare a tal fine una nuova decisione.
Storico versioni
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