Art. 2

In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente W. F. van EEKELEN (1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 15.(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(4) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
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