Art. 2
In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 15.(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(4) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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