Art. 1
In vigore dal 13 mag 1986
Agli articoli 96 e 294 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, relativi all'applicazione del regime delle garanzie ai semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti in Spagna e in Portogallo, ogniqualvolta ricorrano nel testo i termini «limite(i) di garanzia» occorre leggere «quantitativo(i) massimo(i) garantito(i)».
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