Art. 2
In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
A richiesta degli interessati, esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 13.
(2) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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