Art. 1
In vigore dal 13 mag 1986
In deroga al disposto degli del regolamento (CEE) n. 410/86, i prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (3) che rispondono alle condizioni previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 409/86 sono sottoposti, negli scambi intracomunitari, al regime applicabile alla data della loro immissione in consumo nello Stato membro di destinazione.
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