Art. 4

In vigore dal 12 mag 1986
Le modalità d'applicazione del presente regolamento, che possono comprendere in particolare l'iscrizione o il ritiro dall'elenco che figura nell'allegato o dall'elenco dei paesi di cui all', nonché le condizioni alle quali le importazioni possono essere sottoposte, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (4), o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per quanto riguarda i prodotti che non rientrano in un'organizzazione comune dei mercati, le misure precitate sono adottate rispettivamente: - per il settore degli animali, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (5), è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento; - per il settore dei vegetali, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1), è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento; - per il settore della pesca, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (2) è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento.
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