Art. 3

In vigore dal 12 mag 1986
Fatte salve le disposizioni comunitarie che potrebbero essere adottate ulteriormente, in particolare in applicazione dell', il presente regolamento non osta al mantenimento delle decisioni nazionali di divieto o di sospensione d'importazione adottate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1765/82 (1), dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 288/82 (2) e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3420/83 (3) nei riguardi di prodotti o di paesi terzi cui non si applica il presente regolamento. Gli stati membri informano al più presto la Commissione delle decisioni adottate.
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