Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(4) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(8) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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