Art. 3

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (4) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9. (8) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
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