Art. 2

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

In vigore dal 6 mag 1986
- la commercializzazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non siano conformi al presente regolamento, - l'utilizzazione delle scorte di etichette o di altri accessori per l'etichettatura, stampati o fabbricati della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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