Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 1), è applicabile a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento; l', punto 2), a decorrere dal 1o maggio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3.
(4) GU n. C 177 del 19. 3. 1984, pag. 146.
(5) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 59.
(6) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
(7) Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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