Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è modificato come segue:
In vigore dal 6 mag 1986
1) all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, la data del 31 agosto 1987 è sostituita dalla data del 30 aprile 1988;
2) all'articolo 3, paragrafo 1:
a) il primo comma è completato con il testo seguente:
« d) del titolo alcolometrico volumico effettivo secondo modalità di applicazione da stabilire. »;
b) il testo del secondo e del terzo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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