Art. 4
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 2.
(2) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
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