Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 3543/85 è modificato come segue:

In vigore dal 6 mag 1986
1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Entro questi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. »; 2) all' è aggiunto il paragrafo seguente: « 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».
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