Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per ogni prodotto a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 38.
Storico versioni
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