Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per ogni prodotto a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 38.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1351:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo