Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, è sostituito dal testo seguente: «3. Il prezzo d'acquisto è fissato ad un livello compreso tra:- il 30 e il 45 % del prezzo di base per i cavolfiori, i pomodori e le melanzane,-il 40 e il 55 % del prezzo di base per le mele e le pere,-il 45 e il 65 % del prezzo di base per gli altri prodotti elencati nell'allegato II,tenendo conto in particolare, per ogni prodotto considerato, delle caratteristiche del mercato ed in special modo dell'ampiezza della fluttuazione dei corsi».
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