Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
Per la campagna di commercializzazione 1986/1987: 1) in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità o gruppi di qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune sono decisi dalla Commissione, secondo la procedura prevista al punto 5, quando il prezzo medio di queste qualità o di questi gruppi di qualità constatato sul mercato comunitario in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita con il regolamento (CEE) n. 1208/81 è, durante un periodo di due settimane consecutive, pari o interiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità; 2)la Commissione decide sulla sospensione degli acquisti di cui al punto 1 quando il prezzo medio per talune qualità o taluni gruppi di qualità di carni constatato sul mercato comunitario in base alla tabella di cui al punto 1 è, durante un periodo di tre settimane consecutive, superiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità; 3)se gli acquisti di cui al punto 1 sono stati sospesi in applicazione del punto 2, la Commissione decide sul loro ripristino quando il prezzo medio constatato per le qualità o per i gruppi di qualità in questione è, per due settimane consecutive, uguale o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità; 4)la Commissione può, secondo la procedura prevista al punto 5, limitare in uno o più stati membri o in una regione di uno stato membro l'elenco delle qualità o dei gruppi di qualità di carni ammissibili all'intervento; 5)secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione:a) fissa i prezzi d'acquisto all'intervento;b)decide le modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1345:oj#art-3