Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1986/1987:a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 184,52 ECU nella Comunità a dieci e a 159,42 ECU in Spagna, per 100 chilogrammi peso vivo;b)il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 184,52 ECU nella Comunità a dieci e a 159,42 ECU in Spagna, per 100 chilogrammi peso vivo.
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