Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(5) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 72.
(6) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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