Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. È messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un quantitativo di 20 000 tonnellate di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli stati membri. 2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il burro anteriormente al 1° aprile 1987 e lo vende alle condizioni stabilite dalla Commissione. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tali modalità stabiliscono, tra l'altro, gli organismi d'intervento che mettono il burro a disposizione, le misure relative al trasporto e le condizioni di vendita di cui al paragrafo 2.
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