Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è aggiunto il comma seguente:«In deroga al primo comma, per gli esercizi 1986, 1987 e 1988 la Commissione è autorizzata a fissare gli importi forfettari uniformi ad un livello pari a tre quarti degli importi forfettari uniformi fissati su base normale.».
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