Art. 1
In vigore dal 6 mag 1986
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è aggiunto il comma seguente:«In deroga al primo comma, per gli esercizi 1986, 1987 e 1988 la Commissione è autorizzata a fissare il tasso d'interesse uniforme ad un livello inferiore a quello rappresentativo. Per gli stati membri che versano un tasso d'interesse inferiore al tasso stabilito, la Commissione può fissare il tasso di interesse uniforme a tale livello inferiore.».
Storico versioni
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