Art. 2

In vigore dal 5 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986. Per la Commissione António CARDOSO e CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13. (3) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 45. ALLEGATO (ECU/t/netto) 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzo di riferimento // // // // ex 03.03 B IV a) 1 aa) // Calamari del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei, congelati interi, non puliti // 1 168 // // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1327:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo