Art. 2
In vigore dal 5 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO e CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
(3) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 45.
ALLEGATO
(ECU/t/netto)
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzo di riferimento // // // // ex 03.03 B IV a) 1 aa) // Calamari del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei, congelati interi, non puliti // 1 168 // // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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