Art. 1

In vigore dal 5 mag 1986
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati interi, non puliti, del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei della sottovoce 03.03.B IV a) 1) aa della tariffa doganale comune, originari della Polonia e dell'URSS, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato. 2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente - prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti -, presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.
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