Art. 2

In vigore dal 30 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 8. (2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27. (3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 37.
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