Art. 2
In vigore dal 30 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.
(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 37.
Storico versioni
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