Art. 1

In vigore dal 30 apr 1986
1. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1022/86 le rubriche « Settore delle carni suine » e « Settore delle uova e del pollame » sono soppresse. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti che rientrano nelle suddette rubriche per i quali la dichiarazione d'importazione è stata accettata in Francia a partire dal 1o maggio 1986.
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