Art. 2
In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 1o giugno 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RUDING
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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