Art. 1

In vigore dal 28 apr 1986
Per i prodotti appartenenti ai settori delle carni suine e delle uova e dei volatili da cortile è sospesa l'applicazione della parte degli importi compensativi monetari negativi istituita a seguito del riallineamento monetario del 6 aprile 1986. Gli importi comepnsativi monetari sono fissati conformemente alla procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/75, tenendo conto di questa sospensione.
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