Art. 3
In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RUDING
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2.
(3) GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.
(4) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 41 del 14. 2, 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1.
(7) GU n. L 296 dell'8. 11. 1985, pag. 26.
(1) GU n. C 284 del 7. 11. 1985, pag. 3.
(2) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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