Art. 3

In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. RUDING (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2. (3) GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4. (4) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 16. (5) GU n. L 41 del 14. 2, 1983, pag. 1. (6) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1. (7) GU n. L 296 dell'8. 11. 1985, pag. 26. (1) GU n. C 284 del 7. 11. 1985, pag. 3. (2) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1244:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo