Art. 1
In vigore dal 28 apr 1986
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia.
2. L'importo del dazio è pari al 27 % del prezzo per tonnellata netta franco frontiera comunitaria, non sdoganato, oppure, se più elevata, alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e 790 ECU.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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