Art. 4

In vigore dal 25 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitá europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. C 91 del 17. 4. 1986, pag. 6. (4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1227:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo