Art. 1

In vigore dal 25 apr 1986
Per il periodo dal 1o aprile all'11 maggio 1986, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all' del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissato, per i prodotti di cui all', lettere b) e c), del medesimo regolamento, a: - 1,21 ECU/t per la Spagna e il Portogallo, - 8,49 ECU/t per gli altri stati membri.
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