Art. 4
In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. C 81 del 29. 3. 1985, pag. 3.
(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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