Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. C 81 del 29. 3. 1985, pag. 3. (2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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