Art. 2

In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 13. (2) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
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