Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 410/86 è modificato come segue:

In vigore dal 22 apr 1986
1. All', il testo della lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86: - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori; - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità e dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori; - negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ». 2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a dieci dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a dieci, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86: - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 LES rilasciato a posteriori; - al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 LPT rilasciato a posteriori; - negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ». 3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati in Portogallo o in Spagna dopo tale data sono sottoposti: - al regime applicabile negli scambi tra la Spagna e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2 recante la dicitura "EFTA-SPAIN-TRADE" conformemente agli accordi relativi agli scambi fra tali due paesi, oppure da un documento T2 LES o T2 LPT rilasciato a posteriori; - negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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