Art. 4
In vigore dal 21 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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