Art. 4

In vigore dal 21 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
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