Art. 3

In vigore dal 21 apr 1986
Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna e lavorati ai fini della fabbricazione di olio destinato all'esportazione che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 83 000 t.
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