Art. 2

In vigore dal 21 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.
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