Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 706/73 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 21 apr 1986
« Articolo 3
A partire dal 1o settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti:
- legislazione veterinaria,
- legislazione zootecnica,
- legislazione fitosanitaria,
- commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione,
- legislazione sui prodotti alimentari,
- legislazione sugli alimenti per gli animali,
- norme di qualità e di commercializzazione,
è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti di cui all' importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità.
Tuttavia, le isole normanne e l'isola di Man sono autorizzate a mantenere, per quanto riguarda le importazioni di animali, di carni fresche e di prodotti a base di carne, le loro disposizioni specifiche in materia di afta epizootica. Tali disposizioni non possono essere più restrittive di quelle in vigore alla data del 30 settembre 1985 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:1174:oj#art-1