Art. 7
In vigore dal 18 apr 1986
Lo stato membro trasmette alla Commissione entro il 1o luglio 1987 una relazione tecnica e finanziaria sul risultato dell'azione, stilata dal contraente ed accompagnata da un parere motivato dell'organismo competente. Entro il 1o settembre 1987 al più tardi, la Commissione approva la relazione. Qualora questa non sia approvata, la Commissione decide in quale misura deve essere svincolato l'importo della garanzia.
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