Art. 2

Le azioni pubblicitarie e promozionali devono:

In vigore dal 18 apr 1986
- essere effettuate utilizzando i mezzi pubblicitari più adeguati perché ne sia garantita la massima efficacia, - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo dei prodotti lattiero-caseari, in genere, e del burro, in particolare, nelle diverse regioni della Comunità, - riguardare il prodotto e non essere orientate in funzione degli interessi commerciali di una ditta specifica.
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