Art. 2
Le azioni pubblicitarie e promozionali devono:
In vigore dal 18 apr 1986
- essere effettuate utilizzando i mezzi pubblicitari più adeguati perché ne sia garantita la massima efficacia,
- tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo dei prodotti lattiero-caseari, in genere, e del burro, in particolare, nelle diverse regioni della Comunità,
- riguardare il prodotto e non essere orientate in funzione degli interessi commerciali di una ditta specifica.
Storico versioni
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