Art. 3

In vigore dal 18 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 289 del 31. 10. 1985, pag. 12.
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